Agevolazioni fiscali 2020
La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha previsto sia la proroga che l’introduzione, ex novo, di incentivi e detrazioni fiscali che riguardano le opere e le lavorazioni destinate ai beni immobili.
Tra gli obiettivi del Governo, infatti, è presente finanche quello di proseguire il progetto denominato del Green New Deal, che induce a mettere in atto investimenti di carattere ambientale.
Tra i bonus confermati e prorogati per l’anno 2020, (già presenti nella manovra 2019), con detrazioni della spesa sostenuta, si annoverano:
- il beneficio ristrutturazioni,
- l’ecobonus destinato alla riqualificazione energetica,
- il sismabonus destinato alla riduzione del rischio sismico,
- il bonus mobili per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici,
- il beneficio “verde” per sistemare giardini e terrazzi,
- il bonus per l’acquisto della caldaia o della stufa a pellet.
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune novità:
- il bonus facciate,
- il bonus rubinetti,
- lo sconto in fattura, che verrà applicato solo per i lavori condominiali che oltrepassano i 200.000 euro.
Bonus ristrutturazioni 2020
Confermato dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020, il bonus ristrutturazioni, beneficio ormai risalente nel tempo, consiste nell’opportunità di usufruire della detrazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) pari al 50% delle spese sostenute, e fino a un importo massimo pari ad euro 96.000, riferito ad ogni singola unità immobiliare. L’agevolazione concerne gli interventi finalizzati a ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali (condomini) ubicati nel territorio dello Stato italiano.
Nella quantificazione della spesa sostenuta, sulla quale calcolare il bonus, fanno fede i bonifici bancari effettuati dal soggetto richiedente l’agevolazione.
Il nuovo sconto in fattura
La Legge di Bilancio per l’anno 2020, rispetto a quelle degli anni precedenti, ha modificato il congegno di funzionamento dello sconto in fattura, ponendo delle condizioni maggiormente favorevoli per le piccole e le medie imprese, con la conseguenza che lo sconto in fattura, nel 2020, si potrà richiedere unicamente per i lavori condominiali che oltrepassano l’importo di 200.000 euro, mentre è stato cancellato per gli interventi di più esigua portata.
Bonus facciate 2020
Il cd. bonus facciate rappresenta una delle novità di maggiore rilevanza nel contesto della Legge di Bilancio 2020 e si identifica nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in:
- zona A (centri storici): concerne le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico ovvero di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, le quali possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati medesimi;
- zona B (totalmente o parzialmente edificata): include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone “A”. Vengono considerate parzialmente edificate le zone in cuila superficie coperta degli edifici esistenti non risulti inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia maggiore di 1,5 mc/mq.
Tra le lavorazioni ricomprese nel bonus facciate vanno annoverati quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, quali:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna.
Per le ipotesi di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico, la Legge in esame ha limitato la portata del beneficio: infatti, qualora si decida di rinnovare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, sarà necessario rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza, con la conseguenza che a questo punto, il contribuente dovrà optare per il cappotto termico, il quale rientra tra i lavorazioni dell’ecobonus. I due bonus, in ogni caso, risultano cumulabili. La detrazione, per la quale non sono previsti limiti di spesa o di reddito, in capo al contribuente, al fine di accedere all’agevolazione, viene ripartita in dieci quote annuali:
- costanti
- di pari importo
- che decorrono dall’anno di sostenimento delle spese per proseguire in quelli successivi.
Il comma 223 della Legge di Bilancio 2020 ha statuito che si applicano anche le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze n. 41 del 1998 e, per l’effetto:
- al fine di beneficiare della detrazione d’imposta i beneficiari devono indicare i dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi, qualora i lavori siano effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli ulteriori dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- è necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione;
- il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto attraverso il bonifico bancario, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.