Quali sono gli adempimenti necessari per la cessione del credito?

edilgroup ragusa cessione del credito

Quali sono gli adempimenti necessari per la cessione del credito?

Sotto il profilo degli adempimenti, il Provvedimento n.165110 del 28 agosto 2017 chiarisce che, per accedere al meccanismo:

  • il condòmino, alla delibera condominiale o entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, deve comunicare all’amministratore del condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e deve indicare i dati identificativi (dati anagrafici o denominazione) e il codice fiscale propri e dello stesso cessionario;
  • l’amministratore del condominio deve:
    • comunicare anno per anno, entro il 28 febbraio, all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia della cessione del credito, i dati del cessionario e l’accettazione del credito ricevuto, nonché l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
    • consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia;
  • l’Agenzia delle Entrate:
    • rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione (con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”);
    • rende visibili nel “Cassetto fiscale” del cedente l’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.

Per il cessionario, il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e a condizione che il condòmino cedente abbia pagato la parte di spesa a lui imputabile, non rientrante nella quota ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Una volta che il credito è divenuto “disponibile”, il cessionario può utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 (da inviare attraverso i servizi telematici dell’AdE), ripartendolo in 10 quote annuali di pari importo, alle stesse condizioni applicabili al cedente, oppure cederlo, in tutto o in parte, a soggetti terzi.

In caso di successiva e ulteriore cessione del credito ricevuto, il cessionario deve comunicare l’operazione, sempre con le modalità telematiche messe a disposizione

dall’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad attribuire il credito al nuovo cessionario. In tal caso, il credito viene utilizzato in compensazione dal successivo cessionario, sulla base delle rate residue.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Per maggiori informazioni leggi Come avviene la cessione del credito Sismabonus nei lavori condominiali?

📞  Chiama o invia messaggio al  333 4445208 per richiedere subito una CONSULENZA

RICHIEDI UNA CONSULENZA TELEFONICA

Compila il modulo per richiedere una consulenza, ti forniremo supporto in ogni sua fase

Condividi su: